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Cure termali riservate a mutilati e invalidi | |||
di Margherita Misuraca | |||
La disciplina di riferimento in materia di cure termali è descritta, nella legge n. 638/83 (art. 13) che ha stabilito la possibilità per il dipendente - del settore pubblico e di quello privato - di fruire di un periodo per cure termali, al di fuori delle ferie "esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative". Tali esigenze devono essere indicate e, quindi, effettivamente prescritte da un medico specialista dell'Asl, ovvero, per i lavoratori avviati alle cure dall'Inps, o dall'Inail, su "motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti". Il periodo massimo fruibile è di 15 giorni annui. La legge, allo scopo di impedire che le cure termali diventassero, in realtà, un allungamento delle ferie, ha stabilito che tra tale periodo ed il godimento delle ferie deve necessariamente intercorrere un lasso di tempo di almeno 15 giorni. Le giornate di fruizione delle cure termali sono equiparate alle assenze per malattia. L'indennizzo è previsto solo per il periodo in cui il lavoratore effettivamente viene sottoposto a cure idrotermali. Sono esclusi, infatti, i primi 3 giorni (periodo di carenza), tranne il caso in cui la malattia era già presente al momento iniziale delle cure. Il Ministero della sanità con il d. m. 15/12/94 ha previsto un elenco di patologie che possono trarre beneficio da un ciclo di cure termali, la cui fruizione è a carico dello Stato: Gli invalidi con una riduzione dell'attività lavorativa superiore al 50% hanno diritto ad un congedo straordinario, per un periodo massimo di 30 giorni all'anno, a condizione, però, che le cure siano idonee ad arrecare beneficio all'infermità invalidante riconosciuta (cure fisioterapiche e riabilitative, ginnastica respiratoria ), previa autorizzazione del medico provinciale (dlgs n. 509/88). Per le cure climatiche, elioterapiche, la possibilità dei congedi è limitata agli invalidi per causa di guerra, di servizio o del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti ed agli invalidi civili cui sia riconosciuta un'invalidità superiore ai 2/3: in caso contrario vanno eseguite le disposizioni della L. 638/83. I titolari di rendita Inail possono beneficiare di un ciclo di cure balneo -termali a completo carico dell'Istituto (comprese anche le spese di soggiorno e di viaggio). |
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