anno 4
n. 22
8 giugno 2009
sommario


PRIMA 
- EDITORIALE
Il tempo libero degli anziani non può essere solo business (di Michele Guccione)

pag. 2: SPECIALE ANZIANI
-
Palermo un inferno per gli "over sessantacinque"? (di Viviana Cinque )
- PUNTI DI VISTA Solo l'amore fa la differenza  
(di Diego Fabra) 

pag. 3: SPECIALE ANZIANI
- Imburgia: “Arriva l'estate, anziani a rischio: 
alcune regole d'oro per combattere il caldo”
(di Viviana Cinque) 

pag. 4:  SPECIALE ANZIANI
-
Un centro diurno per gli ultra  sessantacinquenni soli (di Giusy Egiziana Munda ) 

pag. 5:  SPECIALE ANZIANI
- Il delicato mondo dell'assistenza domiciliare agli anziani: una telefonata e arriva la cooperativa Iris (di Giusy Egiziana Munda)
L'anziano e la sua solitudine (di Concetta Mezzatesta )

pag. 6: SPECIALE ANZIANI E CULTURA
- L'arte della poesia in una casa di riposo: la storia di Adelaide (di Angela Ganci )
- UTLE: Concorso "Tra i miei ricordi di vita cittadina" 
- Johnatan: i programmi per lo svago degli anziani (di Giusy Egiziana Munda )

pag. 7: RUBRICHE
Cure termali riservate a mutilati e invalidi (Margherita Misuraca)
-
Consigliati

pag. 8: CERCHI UNA FARMACIA?

- Farmacie di turno

pagina 7 - RUBRICHE
Cure termali riservate a mutilati e invalidi
di Margherita Misuraca  

La disciplina di riferimento in materia di cure termali è descritta, nella legge n. 638/83 (art. 13) che ha stabilito la possibilità per il dipendente - del settore pubblico e di quello privato - di fruire di un periodo per cure termali, al di fuori delle ferie "esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative". Tali esigenze devono essere indicate e, quindi, effettivamente prescritte da un medico specialista dell'Asl, ovvero, per i lavoratori avviati alle cure dall'Inps, o dall'Inail, su "motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti". Il periodo massimo fruibile è di 15 giorni annui.

La legge, allo scopo di impedire che le cure termali diventassero, in realtà, un allungamento delle ferie, ha stabilito che tra tale periodo ed il godimento delle ferie deve necessariamente intercorrere un lasso di tempo di almeno 15 giorni. Le giornate di fruizione delle cure termali sono equiparate alle assenze per malattia. L'indennizzo è previsto solo per il periodo in cui il lavoratore effettivamente viene sottoposto a cure idrotermali. Sono esclusi, infatti, i primi 3 giorni (periodo di carenza), tranne il caso in cui la malattia era già presente al momento iniziale delle cure.

Il Ministero della sanità con il d. m. 15/12/94 ha previsto un elenco di patologie che possono trarre beneficio da un ciclo di cure termali, la cui fruizione è a carico dello Stato:
Malattie reumatiche (osteoporosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari)
Malattie delle vie respiratorie (sindromi rino-sinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o con componente ostruttiva - con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore - polmonare cronico)
Malattie dermatologiche (psoriasi - esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicose ed essudative - ecc…) ,
Malattie ginecologiche (sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale ed involutiva)
Malattie O.R.L. (rinopatia vasomotoria, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, ecc…)
Malattie dell'apparato urinario (calcolosi delle vie urinarie e sue recidive)
Malattie vascolari (postumi di flebopatie di tipo cronico)
Malattie dell'apparato gastro-enterico (dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi).

Gli invalidi con una riduzione dell'attività lavorativa superiore al 50% hanno diritto ad un congedo straordinario, per un periodo massimo di 30 giorni all'anno, a condizione, però, che le cure siano idonee ad arrecare beneficio all'infermità invalidante riconosciuta (cure fisioterapiche e riabilitative, ginnastica respiratoria ), previa autorizzazione del medico provinciale (dlgs n. 509/88). Per le cure climatiche, elioterapiche, la possibilità dei congedi è limitata agli invalidi per causa di guerra, di servizio o del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti ed agli invalidi civili cui sia riconosciuta un'invalidità superiore ai 2/3: in caso contrario vanno eseguite le disposizioni della L. 638/83.

I titolari di rendita Inail possono beneficiare di un ciclo di cure balneo -termali a completo carico dell'Istituto (comprese anche le spese di soggiorno e di viaggio).
I lavoratori dipendenti e autonomi di gestione Inps possono godere di tale periodo solanto se presentano un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni e di contribuzioni minima di almeno 3 nel quinquennio precedente alla domanda. Ne sono esclusi i titolari di pensione d'invalidità a titolo definitivo e coloro che non hanno superato l'età per la pensione di vecchiaia. 

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