Il provvedimento varato dal Governo prevede:
- Sono nulle le clausole che prevedano la commissione di massimo scoperto (Cms) quando:
a) il cliente non ha fido;
b) il saldo del c/c è in rosso per meno di 30 giorni consecutivi;
c) per la banca è convenuta una remunerazione per la sola messa a disposizione di una linea di credito a prescindere dall'utilizzo;
d) per la banca è prevista una remunerazione a prescindere dalla durata dell'utilizzo dei fondi.
- Possono essere previste Cms se ricorrono le seguenti condizioni:
a) sono approvate per iscritto (con patto non rinnovabile tacitamente)
b) il tasso debitore è riferito alle somme effettivamente utilizzate;
c) il tasso debitore è proporzionale all'importo e alla durata del fido.
Il cliente conserva comunque il diritto di recesso entro 60 giorni.
- Il costo massimo è dello 0,5% per trimestre, dell'importo dell'affidamento quale corrispettivo per la messa a disposizione del denaro.
Le banche rispondono:
- Nelle lettere inviate ai clienti per segnalarel'adeguamento alla normativa spuntano nuove forme commissionali per coprirei mancati introiti derivanti dalla Cms.
Vari i nomi alternativi utilizzati dalle banche: dal corrispettivo sull'accordato all'indennità per sconfinamento, passando attraverso la penale di sconfino.
- In sostanza il nuovo sistema prevede tre differenti strutture commissionali a
seconda che il correntista non sia affidato; che utilizzi il conto all'interno dell'affidamento assegnato, che sconfini oltre questo livello.
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