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Prestazioni assistenziali per i ciechi civili | |||
di Eugenio Scotto Di Tella | |||
La categoria dei ciechi civili è stata, tra le categorie di invalidi, la prima ad essere regolamentata. Già nel 1948, infatti, veniva erogato loro il primo assegno mensile. Oggi i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea che risultano residenti nel nostro Paese, ovvero gli extracomunitari muniti della carta di soggiorno, se affetti da cecità parziale o totale e se in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge, possono richiedere le prestazioni assistenziali riconosciute per i ciechi civili. La domanda dev'essere redatta utilizzando lo stesso modulo previsto per gli invalidi civili, corredata, però, da un certificato medico di uno specialista oculista, e dev'essere inoltrata all'Asl competente territorialmente, nell'ambito della quale in seguito si procederà all'accertamento sanitario. I ciechi civili si distinguono in due categorie: assoluti, con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e parziali, a loro volta suddivisi in altre due categorie, cioé, con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi - con eventuale correzione (ventesimisti) - e con residuo visivo superiore ad 1/20, ma non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (decimisti). Questi ultimi sono soggetti assistiti in passato dalla legge n. 632/54, ma in seguito esclusi dalla legge n. 66/1962, con il mantenimento dell'assegno a vita a coloro che risultavano già aventi diritto, salvo eventuale revoca per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. |
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