L'Agenzia ha predisposto la modulistica per la richiesta che dovrà essere inoltrata al sostituto d'imposta che provvederà a riconoscere il bonus nei tempi previsti conseguentemente alla richiesta del bonus presentata dal richiedente.
Chi intende richiedere il bonus sulla base del reddito 2008 dovrà presentare l'istanza attraverso l'apposito modello entro il 31 marzo 2009. L'erogazione del bonus avverrà nei mesi di aprile - maggio 2009. In caso di riferimento al reddito 2007 la richiesta potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2009 ed il bonus sarà erogato entro febbraio - marzo 2009.
Le categorie che rientrano nel provvedimento sono: redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1 del TUIR; redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2 del TUIR; redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR; redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lettere i) e l) del TUIR; redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR esclusivamente cumulati con gli altri redditi sopraindicati per un ammontare massimo di 2.500 Euro.
Il beneficio si suddivide così:
- 200 Euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 Euro;
- 300 Euro per il nucleo familiare di due componenti, se il reddito complessivo non è superiore a 17.000 Euro;
- 450 Euro per il nucleo familiare di tre componenti, se il reddito familiare complessivo non è superiore a 17.000 Euro;
- 500 Euro per il nucleo familiare di quattro componenti, se il reddito complessivo non è superiore a 20.000 Euro;
- 600 Euro per il nucleo familiare di cinque componenti, se il reddito complessivo non è superiore a 20.000 Euro;
- 1.000 Euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, se il reddito complessivo non è superiore a 22.000 Euro e per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 12, c. 1, del TUIR, se il reddito complessivo non è superiore a 35.000 Euro.
Il soggetto che dovesse ravvisare l'assenza del diritto alla percezione, anche in parte, dovrà provvedere a rimborsare la somma entro il termine della prima dichiarazione successiva al rimborso con modello F24 senza aggravio di sanzioni.
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