Con il mese di competenza di maggio dovranno comparire nelle busta paga di chi ne ha diritto le detrazioni del DL 66 del 24 aprile recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”: il così detto Bonus fiscale. Beneficiari del Bonus sono i lavoratori dipendenti e “assimilati” con reddito complessivo presunto per l’anno fiscale 2014 non inferiore a € 8.000 (indicizzati 8.145) e non superiore a 26.000. Per “assimilati” ai lavoratori dipendenti s’intendono: soci di cooperative che percepiscono compensi e indennità non superiori al 20% del salario, titolari di borse o sussidi di studio o formazione professionale, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, sacerdoti, titolari di prestazioni pensionistiche complementari, percettori di compensi per lavori socialmente utili (vedi art. 50 comma 1 del TUIR). Ha diritto anche chi non lavora, ma ha lavorato come dipendente nel 2014 prima di maggio e chi interromperà il rapporto di lavoro dopo maggio. Sono, dunque, esclusi i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato da reddito da lavoro dipendente o assimilato, che non hanno un’imposta lorda su reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore alla detrazione (Bonus), e che superano i 26.000 €.
La detrazione massima annuale, o Bonus, spettante per l’intero anno fiscale in corso, in attesa della Legge di Stabilità per il 2015, è di € 640 che, ripartiti in 8 ratei sulle mensilità comprese tra maggio e dicembre danno 80 € al mese. L’importo intero spetta fino all’imponibile di 24.000 Euro, superati i quali decresce proporzionalmente fino ad estinguersi superati i 26.000 Euro di imponibile.
I 640 € sono da suddividere tra i mesi lavorati nel periodo d’imposta 2014. Perciò, per esempio, chi è stato assunto a marzo avrà diritto al credito d’imposta di € 533,33 per 10 mesi di lavoro invece che 640, con detrazioni mensili di € 66,66. Lo stesso dicasi per chi dovesse interrompere il rapporto di lavoro a ottobre, ma con la differenza che, se il recesso non fosse prevedibile, la rateizzazione non può essere parametrata e, in tal caso, il lavoratore dovrà restituire 133,32 Euro con la dichiarazione del 2015. Soprattutto per i contribuenti con rapporti di lavoro brevi, la detrazione può essere giornaliera invece che mensile. In questi casi i 640 Euro si dividono per 365 invece che per 12 e si moltiplicano per i giorni effettivamente lavorati. Con questo tipo di calcolo la detrazione su un mese di lavoro da 80 Euro scende a 53,60 Euro medi perché si computano solo i giorni lavorativi, ma in tal caso si matura un credito fiscale di 26,40 Euro medi da recuperare con la dichiarazione del 2015. La detrazione del Bonus si esegue fino al raggiungimento del limite di capienza dell’imposta lorda gravante sul reddito, al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente e, perciò, sommandosi ad eventuali altre detrazioni (p.es. per carichi di famiglia), superato detto limite di capienza viene decurtata. I lavoratori con redditi inferiori a 8.000 Euro sono considerati incapienti e non hanno diritto al bonus in quanto, per effetto della detrazione da lavoro dipendente, l’imposta netta è zero. Molti possono essere i casi di lavoratori che, per impossibilità di prevedere il reddito imponibile del 2014, disinformazione, errori materiali, o mancati agganci fiscali di diversi rapporti di lavoro instaurati nel periodo d’imposta 2014, possono avere debiti o crediti fiscali da conguagliare con la dichiarazione dei redditi del 2015. Con la Circolare 8/E del 28/4/14, l’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire la rapida attuazione delle nuove disposizioni, non ha previsto obblighi di informazione in capo ai sostituti d’imposta (i datori di lavoro) nei confronti del beneficiario (il lavoratore). Pertanto, la sussistenza del diritto nonché la misura della detrazione d’imposta saranno determinate sulla base dei dati fiscali, di cui sono in possesso o di cui “entrano in possesso”.
Perciò il lavoratore, per non correre il rischio di restare ingiustamente escluso, oppure di dover restituire all’erario in tutto o in parte le detrazioni con pesanti conguagli a debito, dovrà informare di propria iniziativa il datore di lavoro. Per esempio, circa eventuali altre fonti di reddito che possono far superare i limiti imponibili o del variare del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, invece, può essere dedotta dall’imponibile, o di qualsiasi altro fattore rilevante ai fini del calcolo e non noto. Si raccomanda comunque di verificare il corretto adempimento da parte dei sostituti d’imposta mediante la lettura della busta paga.
Dott. Girolamo Calsabianca
Segretario Nazionale ANIO
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