La legge 104/92 regola i benefici per i pazienti affetti da patologie riportate nella medesima, rivelandosi assai utile in aiuto di questi ultimi nel corso del tempo.Tuttavia, per quali patologie sono previste agevolazioni?
In realtà, non esiste un vero e proprio “elenco tassativo” di patologie, ma sono le commissioni delle Asp a stabilire se sussista una disabilità o uno stato invalidante dopo un esame preliminare. Per l’accertamento degli stati invalidanti, però, è predisposta una particolare tabella ministeriale che fa riferimento all’incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa.
In questo caso, si esprime il pregiudizio percentuale che ciascuna menomazione comporta sul corpo del paziente visitato. In sostanza, alla gravità della patologia è associata una connessa percentuale di invalidità.
La tabella prevede sia l’infermità cui è attribuita una percentuale “fissa”, sia quella per le quali l’invalidità è riferita a una o più fasce successive di dieci punti percentuali, a loro volta individuate secondo classi funzionali definite in base a criteri di evidenza clinica.
Per le infermità non indicate in tabella, il personale medico dovrà procedere alla valutazione del danno in via analogica indiretta, o per equivalenza, facendo riferimento a infermità analoghe tabellate e di pari gravità. È escluso invece il ricorso a valutazioni con criterio analogico proporzionale, riservato alle infermità che risultino tabellate, ma con diversa gravità.
Tuttavia, se il soggetto possiede una formazione tecnico-professionale e l’infermità incide significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sono ammesse variazioni in aumento non oltre 5 punti percentuali.
Analoga variazione ma di segno opposto con medesima variazione percentuale, può essere realizzata nel caso in cui l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa, specifica o attitudinale.
Tali variazioni percentuali non possono ovviamente fare a meno di un accurato esame lavorativo ed attitudinale. Nel caso d’infermità unica, la percentuale dell’invalidità permanente è espressa, utilizzando alcuni criteri.
Questi sono la percentuale fissa d’invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e gravità, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”), e una misura percentuale compresa tra i valori estremi (“min – max”) indicati per le infermità tabellate in unica fascia.
Un ulteriore criterio è la misura percentuale di invalidità compresa tra i valori estremi ( “min – max”) della fascia corrispondente alla specifica classe quando per l’infermità siano previste più classi funzionali.
Nel caso di infermità plurime, sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità per giungere alla valutazione finale, poi tali percentuali sono integrate con criteri diversi a seconda che le menomazioni dovute alle infermità riscontrate.
Redazione