Dopo un lungo iter nelle Aule parlamentari, il disegno di legge sul c.d. “omicidio stradale” è stato approvato di recente al Senato in via definitiva. Grazie all’imposizione della questione di fiducia, quest’obiettivo, a lungo ricercato dalle associazioni delle vittime della strada, è stato, infatti, raggiunto. A breve, la legge che da molte parti si reclamava da tempo, entrerà in vigora, adesso, quando la Gazzetta ufficiale la pubblicherà.
Le nuove norme, il cui esame da parte le Camere è stato lungamente travagliato visto che sono passati quindici anni dall’inizio dell’iter legislativo, introducono alcune importanti novità. Una di queste è che il conducente, in caso di incidente che provochi lesioni personali colpose, che si fermi e, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Questa soluzione è stata inserita per premiare lo stesso conducente dell’eventuale disponibilità a collaborare con gli organi di polizia giudiziaria. Altre disposizioni sono l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno, la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni. È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti. Nel caso di lesioni, le pene aumentano se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Le vittime dei delinquenti della strada sono di chi corre troppo, di chi si mette alla guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe, di chi si distrae per rispondere al cellulare e dopo aver messo sotto qualcuno in tanti casi scappa. Solo nei primi due mesi di quest’anno gli episodi di pirateria sono stati – secondo l’osservatorio Asaps – 160 con 18 i morti.
Nel 20% dei casi, inoltre, l’investitore è stato sotto l’effetto di alcol e droga. La necessità di istituire un reato specifico di omicidio stradale è emersa proprio dal fatto che quando le forze di polizia identificano l’autore, è difficile sottoporlo a controllo alcolemico o narcotest poiché, spesso, trascorre molto tempo dall’evento, permettendo al conducente criminale di scamparla.
Francesco Sanfilippo