L’INPS, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello territoriale, risponde alle numerose richieste di chiarimenti che sono pervenute in tema di indennità mensile di frequenza. L’INPS, con messaggio n. 728 del 30 gennaio 2015, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello territoriale, risponde alle numerose richieste di chiarimenti che sono pervenute in tema di indennità mensile di frequenza. La normativa vigente subordina il riconoscimento dell’indennità alla frequenza «continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap». L’INPS sottolinea che, non possono rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista. Inoltre, nel caso in cui il requisito della frequenza non risulti soddisfatto, l’indennità non potrà essere erogata. Importante in questo caso è il rispetto del requisito della frequenza in caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito si intende rispettato se la presenza è pari ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge. Ovvero, nel caso di minore iscritto ad asili nido o a scuole per l’infanzia, dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. Ovvero, in caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di istruzione, dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza. L’indennità di frequenza va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno. Nel caso di pluriminorazione, l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’incompatibilità rileva nei casi di ricovero presso strutture ospedaliere con retta a carico dello stato per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni.
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