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Nuovo ISEE: ecco i chiarimenti dell’INPS

L’ISEE, anche se nella nuova veste definita con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Dal 1° gennaio 2015, il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha introdotto una nuova disciplina in materia di ISEE che continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate”. L’INPS con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 ne illustra i principi normativi e fornisce le prime indicazioni operative. In particolare, l’articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo alcuni principi.
Questi si basano sull’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti, sul miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale e su una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità. Altri principi seguiti sono una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta, l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni e il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate. Tra le principali novità introdotte dal D.P.C.M. citato, vi è l’insorgenza di modalità di calcolo differenziate dell’indicatore in funzione della specificità delle situazioni (ISEE standard, ordinario, università, sociosanitario, ecc.) non esistendo più in questo modo un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni. In particolare, si sottolinea l’entrata in campo dell’ISEE corrente, inesistente nella disciplina precedente.
Questa consiste nella possibilità di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo. Altra importante novità è la nozione di nucleo familiare cui fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In particolare, i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare, anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, di condizioni particolari (es. separazione, divorzio, ecc.) e i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono. Infine, vanno aggiunti a queste categorie anche i figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli) e fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.
La DSU può essere presentata all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF), all’INPS, in via esclusivamente telematica, mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS o collegandosi al sito Internet www.inps.it. Il tempo occorrente per l’acquisizione di tutte le informazioni, autodichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate fa si che l’ISEE sia calcolato e reso disponibile entro 10 giorni lavorativi. La circolare si sofferma anche sui controlli che in particolare saranno effettuati sulle informazioni autodichiarate.
In prima istanza sarà l’Agenzia delle Entrate, attraverso gli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, ad effettuare il controllo. Per i dati per i quali l’Agenzia non dispone di informazioni utili, è previsto che sia l’INPS a stabilire procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.
Le eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nell’attestazione contenente l’ISEE. In questo caso, il soggetto ha una duplice possibilità, o presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, o richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità. Anche l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori sarà concesso sulla base del risultato ISEE, è necessario che sia inferiore alla soglia di 8.446 euro, mentre l’assegno di maternità sarà concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro.

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