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Inps, i livelli di reddito sono stati ricalcolati

Con la circolare n. 109 del 27 maggio 2015, l’INPS comunica che a decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. In particolare, la legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è risultata pari allo 0,2%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 con il predetto indice. Pertanto, l’INPS ha allegato alla circolare in commento le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Prima di elaborare le paghe del mese di luglio i datori di lavoro devono procedere, sulla base dell’apposito modello trasmesso dai lavoratori aventi diritto, alla verifica della spettanza e al ricalcolo dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare. L’assegno per il nucleo familiare viene erogato ai lavoratori dipendenti subordinati, ad integrazione della retribuzione, dal datore di lavoro, per conto dell’Inps.
Il diritto è esteso, seppure con pagamento diretto da parte dell’Istituto, anche ai lavoratori parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente aventi diritto.
La spettanza è direttamente collegata dunque a due elementi di base che devono coesistere in capo ai percipienti, lo status di lavoratore subordinato e l’effettiva esistenza di un nucleo familiare costituito da almeno due soggetti. Il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi imponibili a fini fiscali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nel periodo d’imposta precedente. Tale reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o pensione.
Il reddito del nucleo familiare, da inserire nella richiesta che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro, che ha valore per la corresponsione dell’assegno dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno successivo. Questo reddito ricomprende dunque tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, compresi quelli a tassazione separata, esenti da imposta e assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annui, oltre che conseguiti dai componenti il nucleo nell’anno 2014. L’ammontare dell’assegno da corrispondere deve essere determinato applicando le tabelle pubblicate appositamente ogni anno dall’Inps: gli scaglioni di reddito in base ai quali calcolare l’importo dell’assegno infatti variano di anno in anno, essendo rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice Istat medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili. Dal 1° gennaio 2007 è stata prevista l’inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
La norma trova quindi applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti.

Il diritto all’assegno sorge per tutti i periodi di lavoro, inclusi il periodo di prova e di preavviso, anche qualora non lavorato.
La maturazione avviene anche durante le assenze dovute a ferie, festività non domenicali, infortunio, malattia, maternità obbligatoria e facoltativa, cig e cigs.

Prima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni del mese di luglio, il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dell’assegno da erogare, sulla base del modulo di richiesta Inps (ANF/DIP SR 16) presentato dal lavoratore.

Nel modulo il lavoratore riporta i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e i redditi percepiti da ognuno con riferimento al periodo di imposta precedente.

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