La prevista norma contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 che verosimilmente introdurrà il pagamento del Canone RadioTelevisivo nella fattura dell’Energia Elettrica, suscita già un dilagare furibondo e legittimo di proteste. La Società Civile, molteplici Forze Politiche non governative e le associazioni per la Tutela dei Consumatori hanno levato fondate e vibrate proteste per l’ennesimo illecito balzello proposto con discutibilissime modalità di riscossione. Infatti, il così detto Canone Radio televisivo è, di fatto, non un abbonamento per un servizio di cui il cittadino volontariamente fruisce, ma un odioso balzello. Quest’ultimo è un arbitrario, illogico (tranne che per la finalità di fare cassa a dispetto di ogni vestigia di legalità) e iniquo prelievo forzoso. Questo è fondato sull’assurdo presupposto che il possesso di un Apparecchio RadioTelevisivo e che il fantomatico Televisore siano utilizzati per visionare i programmi irradiati dall’Ente RadioTelevisivo di Stato. Esistono, per contro, delle misure che il cittadino può proficuamente attivare al fine di sottrarsi al pagamento illegittimamente richiesto di questa sorta di Imposta occulta, contrabbandata come canone di abbonamento. Il Cittadino che non è in possesso di un apparecchio RadioTelevisivo o che non intende fruire del servizio in abbonamento erogato dalla Rai, può, infatti, omettere di pagare il Canone illegittimamente richiesto qualora non abbia mai precedentemente pagato. Non è un caso che la richiesta arbitraria, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, pervenga tramite una normale missiva e non, come altrimenti necessario, con una Raccomandata A.R. Considerando anche che non esistono strumenti giuridici idonei a dimostrarne l’eventuale detenzione, altresì i cittadini che hanno già corrisposto il Canone in oggetto, possono agevolmente disdirlo, seguendo due agevoli procedure. La prima è di denunciarne la cessione a terzi o provarne la dismissione con la ricevuta prodotta da una ditta privata o pubblica di smaltimento di rifiuti speciali. La seconda, maggiormente agevole da attuare, consiste nel richiedere il suggellamento dell’apparato televisivo all’Agenzia delle Entrate. Questa pratica, però, è forzosamente disattesa nell’attuazione dall’Ente in questione, essendo, infatti, seguita da un congruo periodo di tempo incostituzionale. Per contro eventuali e successivi tentativi messi in atto dall’Agenzia delle Entrate al fine di riscuotere il canone sono assolutamente illeciti in presenza degli atti di recesso come sopra supportati. Anzi, nel caso in oggetto si può configurare da parte dell’Ente summenzionato una condotta illecita sfociante nella configurazione del Reato penale di Abuso d’Ufficio. Nell’ancora più remota e improbabile ipotesi che l’Agenzia delle Entrate contesti l’assenza di un fantomatico modulo integrativo, il cittadino deve essere edotto e consapevole che questo ipotetico modulo non è previsto da alcuna vigente normativa.
Sergio Dellaira
Unione dei Consumatori
Udiconsum.it
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