Una sentenza della cassazione mette al riparo i lavoratori da mutazioni sfavorevoli dei contratti

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n.22126 emessa in data 18 giugno-29 ottobre del 2015 mette al riparo i lavoratori da eventuali svantaggiose modifiche apportate ai contratti collettivi nazionali, tutelandone i diritti. Infatti, la sentenza in oggetto prevede che nell’eventualità venga stipulato un nuovo contratto collettivo nazionale contenente condizioni risultanti penalizzanti per i lavoratori precedentemente contrattualizzati, le summenzionate penalizzazioni risultano, di fatto, inefficaci. Infatti, i diritti quesiti dai lavoratori non sono novellabili in senso sfavorevole, costituendo un’oggettiva e inalterabile validità giuridica. Non rientrano, comunque, le ipotetiche prospettive future d’incremento salariale, ma, soltanto e rigorosamente, le situazioni retributive, quando già sono entrate fattivamente e non occasionalmente nel patrimonio del lavoratore subordinato. In conseguenza di ciò, eventuali indennità di funzione o analoghi emolumenti già concretamente acquisiti dal lavoratore non possono essere successivamente ridimensionati o soppressi.
Al contrario, vanno, comunque, corrisposti in misura e modalità invariate anche a fronte di eventuali e successive modifiche dei contratti collettivi. Si puntualizza, inoltre, che i contratti collettivi nazionali sono di efficacia oggettiva per tutti coloro che risultano iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti gli accordi. Altresì, i contratti collettivi aziendali estendono, di fatto, la loro efficacia a tutti i lavoratori svolgenti l’attività lavorativa nell’ambito dell’azienda interessata dal contratto collettivo.
Ciò avviene a prescindere da un’eventuale adesione alle organizzazioni sindacali fautrici del contratto collettivo in oggetto. Nell’ipotesi che venga attribuita al lavoratore una differente funzione per necessità aziendale, questa potrà risultare congrua con le direttive promulgate dalla summenzionata sentenza se non viene conclamato un reale peggioramento retributivo. Infatti, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali devono intendersi come fonti eteronome (condizione in cui l’azione del soggetto non è guidata da un criterio autonomo, ma è determinata dall’esterno) rispetto ai contratti individuali. Resta fermo il dato oggettivo dell’invarianza dell’entità delle retribuzioni medesime.
Certamente, la sentenza sopra citata costituisce una pietra miliare nel settore del lavoro, puntualizzando, difatti, aspetti, i diritti quesiti per l’appunto.
Questi ultimi devono, per necessità intuitive e oggettive, rimanere invariabili e inattaccabili nel tempo. Non a caso, hanno la funzione di stabilizzare situazioni economiche individuali che altrimenti sarebbero esposte a inquietanti e, talvolta devastanti, fluttuazioni.

Sergio Dellaira
Udiconsum.it

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di Redazione

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