Da cagione dell’approvazione del Decreto Legge 83/2015 convertito con L.N.132/2015 le modalità esecutive del Pignoramento presso Terzi vengono stravolte. Infatti, prima la procedura prevedeva la notifica dell’Atto di Pignoramento al Debitore e al Debitore del Debitore definito in forza di questo Terzo Pignorato, per cui questi era tenuto a inviare contestualmente una Raccomandata o un’Email Certificata (PEC) al Soggetto Creditore con la quale si doveva informare il Creditore dell’entità delle Somme dovute dal Debitore. Quindi, era informato quando fare il pagamento delle medesime, nell’ipotesi che il Terzo Pignorato non desse seguito alla richiesta, il Creditore doveva, in sede di udienza, dichiarare al Giudice l’omissione della comunicazione sopra menzionata. Così, si provocava l’assegnazione di un’udienza successiva che era notificata al Terzo non meno di 10 Giorni prima della data fissata. Ora, subentrando la revisione della normativa regolante la materia, il Giudice ha facoltà, sulla base del criterio che stabilisce l’incontestabilità del provvedimento di sequestro, di effettuare direttamente l’assegnazione delle somme dovute o di procedere all’incanto del bene sottoposto a provvedimento di sequestro al fine di risarcire il Creditore. È accertato, comunque, che per portare a buon fine questa nuova opportunità giudiziaria occorre produrre una precisa ed esaustiva documentazione, finalizzata a identificare correttamente il Credito oggetto del Procedimento, o che siano Somme di Denaro o Beni Immobili o Mobili. Esiste, tuttavia, l’opportunità di potere proporre opposizione agli Atti Esecutivi. In merito alla Procedura prevista di Opposizione agli Atti Esecutivi, regolata dall’Art.617 del Codice di Procedura Civile, va rilevato che è molto efficace là dove emergano vizi formali concernenti ogni singolo Atto Processuale. Questa possibilità, offerta dal vigente Codice di Procedura Civile, consente di contestare più o meno efficacemente la reale legittimità delle modalità con cui l’Azione Esecutiva si svolge e conseguenzialmente la liceità formale di ogni Atto del Processo Esecutivo. Il termine previsto dall’attuale Normativa per proporre opposizione agli atti esecutivi è di 20 Giorni dalla data inerente il compimento del singolo atto o dal momento in cui il Soggetto Pignorato prende consapevolezza dell’azione a lui intentata. Occorre non confondere l’Opposizione agli Atti Esecutivi con l’Opposizione all’Esecuzione prevista dall’Art.615 del Codice di Procedura Civile. Infatti, anche se può apparire una sottigliezza giurisprudenziale, quest’articolo si fonda su motivazioni completamente differenti. L’articolo va a contestare la motivazione medesima su cui si fonda l’Esecuzione stessa. Altresì, l’Opposizione agli Atti Esecutivi si basa sulla contestazione delle modalità esecutive di ogni singolo Atto Processuale evitando di entrare nel merito del motivo da cui è scaturita l’Esecuzione messa in atto. Nel sovente caso che l’Opposizione preceda la Notifica di Pignoramento medesima e quindi l’esordio del Processo Esecutivo reale, la stessa va solertemente presentata con Atto di Citazione innanzi al Giudice Territorialmente competente. In alternativa, qualora non vi sia stata Dichiarazione di Residenza o Elezione del Domicilio da parte della Parte Creditrice, va presentata presso il Giudice del luogo in cui l’Atto di Precetto è stato notificato.
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