Invalidità civile, novità e semplificazioni, belle norme ma restano sempre un campo minato, dove in cittadino non sa mai dove mettere il piede, una stampella o la ruota della carrozzina. Quando si tocca l’argomento invalidità, i numeri sono veramente alti, di truffatori ve ne sono molti, ma le istituzioni non hanno ancora trovato la quadra per semplificare concretamente la vita già complicata da una disabilità all’utente. Seppur in molte cose non si può dare torto al cittadino, vi è una verità, il cittadino è poco informato sui suoi diritti. La legge n.114 del 2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione nell’intento di semplificare le procedure. Tuttavia, si assiste alla delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema socio-sanitario nazionale all’Inps.
L’Inps non ha ancora pensato alla corretta informazione dei diritti e dei doveri, e se l’ha fatto, è stato un gesto cosi timido che anche noi che siamo vigilanti dei diritti sociali possiamo dire che è stato fatto veramente poco. Poi, c’è chi è ben informato per cercare tutti i possibili arcani delle leggi e delle circolari per imbrogliare lo Stato e l’intera società. Il falso invalido o chi non ha il vero bisogno di un riconoscimento, è colpevole dell’assenza di tolleranza e sensibilità di chi, nel momento delle accettazioni, deve spersonalizzare la comprensione al punto tale di non cercare di comprendere un grave problema. Così, non dà anche la giusta strada nel documentare una disabilità, ma si limita solamente ad acquisire le carte e freddamente a licenziarti affermando “riceverà il verbale tra qualche mese”. Però, ci sono i diritti sono tutelati da leggi, ddl e circolari ma la cosa buffa è che la poca chiarezza e la scarsa conoscenza dei diritti e doveri portano al cittadino a far riconoscere la sua disabilità con una trafila di ricorsi, appelli e sentenze. È chiaro che chi paga in tutto questo è sempre e comunque il cittadino. Poi, si sommano le assurdità incomprensibili tra i vari enti, prima la visita all’Asp poi ti richiama l’Inps, anche se le visite dovrebbero essere congiunte, poi l’Inps ti richiama a visita straordinaria. Nel frattempo, magari, ti arriva la lettera intimidatoria di sospensione dei benefici e il cittadino non ci ha capito nulla. Non sa che pesci prendere e quando li prende, sono anche avariati, e come direbbe il nostro famoso comico partenopeo “e io pago”.
Tuttavia, l’Istituto di Previdenza, per tutti la nostra “Inps”, vede e provvede, anche se prima che certe normative siano digerite e messe in atto, ci vuole tempo e sangue freddo. Non ci si deve scordare il tempo intercorso per l’applicazione della legge 80/2007 che esenta da revisione ordinaria chi è affetto da una patologia cronica tabellata. Recentemente, la legge n.114 del 2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione nell’intento di semplificare le procedure. Prima di tale normativa, si decadeva dallo status d’invalido civile o portatore di handicap (l. 104/92) alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Perciò, accadeva che, a causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza indicata nel verbale, erano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità). Si perdeva, di conseguenza, il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi). Inoltre, non si poteva accedere ad altre agevolazioni, quali quelle fiscali, finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
Ora, la legge succitata ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservino tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale.
Inoltre, è definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità.
Spetta, ora, all’Inps convocare il cittadino a nuova visita e spetta sempre all’Inps effettuare la visita. Le sue commissioni saranno chiamate a pronunciarsi non solo sulla permanenza o meno del grado d’invalidità prima accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
A pochi mesi di distanza dalla legge 114, l’Inps ha fissato i criteri operativi mediante la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015.
Si legge nella circolare: “la novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’istituto stesso”.
In tal modo le Asp sono totalmente estromesse dalle visite di revisione che fino ad ora erano loro affidate.
Da tale novità derivano al cittadino alcuni vantaggi, ma anche svantaggi. Il vantaggio consisterebbe, secondo l’Inps in uno snellimento dei tempi non essendoci più il “passaggio” di verbali da Asp a Inps. Lo svantaggio consisterebbe nel fatto che il cittadino non ha più come referente la propria Asp e la sua sede fisica per cui potrebbe accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e disagi.
Tale soluzione è vista positivamente da molte regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie Asp.
Nello stesso tempo, però, ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema socio-sanitario nazionale all’Inps.
Girolamo Calsabianca
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