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Con la risoluzione 102/E del 19 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate, a margine di una richiesta ha chiarito gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti disposti, in via generale, per le associazioni di volontariato. L’articolo 25, comma 5, della Legge n. 133/1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a euro 516,46, “sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”. Il successivo decreto n. 473 del 26 novembre 1999 del Ministero delle Finanze ha indicato le concrete modalità di attuazione dei versamenti e dei pagamenti, stabilendo che tali versamenti e pagamenti possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat. Sempre allo stesso fine con la circolare n. 43/E del 2000, l’Amministrazione Finanziaria ebbe occasione di precisare gli “assegni bancari non trasferibili” rientravano nel novero dei mezzi di pagamento che garantivano la tracciabilità. Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha inteso estendere gli obblighi di tracciabilità non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
Francesco Sanfilippo

di Francesco Sanfilippo

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