Il T.A.R. Lazio si è pronunciato sull’illegittimità della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 98/2007, ravvisando un’applicazione irragionevole dell’articolo 3, comma 2 ter del Decreto legislativo n. 109/1998.
Secondo il Tribunale, infatti, l’Amministrazione ha disciplinato sia le modalità di accesso delle prestazioni sanitarie sia di contribuzione al costo delle stesse. nei confronti dei soggetti portatori di handicap. In questo caso, si è limitata a recepire il principio della valorizzazione della situazione economica del solo assistito, senza tener conto della ratio sottesa alla normativa di riferimento.
La sentenza, in realtà, mette in evidenza come l’amministrazione non può sottrarsi al compito attribuitole dal legislatore statale attraverso una ricostruzione del quadro di riferimento.
Si definiscono, così, i criteri generali per la disciplina del contributo al costo dei servizi sociali da parte degli utenti.
Si individua, oltre tutto, un accettabile punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco, quali, in particolare, la necessità di tutela dei nuclei familiari più deboli dal punto di vista socio-economico e la salvaguardia delle risorse pubbliche. Il principio che ricava, è che l’articolo 3, comma 2 ter, del Decreto legislativo n. 109/1998, nel prevedere il criterio della valorizzazione del reddito del solo assistito, non va interpretato in senso assoluto e incondizionato. Infatti, tale criterio racchiude, piuttosto, un indirizzo rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede d’individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi.
Questa misura è necessaria così da consentire, da un lato, l’effettiva realizzazione della relativa finalità ispiratrice, ovvero favorire la permanenza nel nucleo familiare del soggetto portatore di handicap. Dall’altro, si vuole garantire, comunque, l’accesso ai livelli essenziali di assistenza, allargando la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva sopravanzi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità.
Diversamente si arriverebbe al paradosso che all’interno di un nucleo monoreddito composto da due persone, in cui l’assistito sia anche il portatore del reddito di entità medio-bassa all’interno della famiglia.
In questo caso, l’assistito non potrà usufruire della prestazione se non con totale contribuzione a suo carico, privando quindi il nucleo familiare di ogni sostentamento.
Invece, nell’ambito di un nucleo familiare che abbia redditi elevati, sebbene questi ultimi siano imputabili a soggetti diversi dal disabile, questi potrà accedere in maniera totalmente gratuita al servizio.
Francesco Sanfilippo
Tags criteri di accesso alle prestazioni sanità soggetti portatori di handicap